FRANCESCO CELLINI

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Estrapolazione e asseverazione chat e sms
La giurisprudenza tiene il passo con la tecnologia. Nei tempi delle chat, e della messaggeria gli smartphone e le conversazioni digitali diventano importanti fonti di prove ed indizi nelle fasi processuali, anche in ambito penale.
L'elaborato risulta essere una copia forense, ovvero conforme in toto all'originale e la presenza dei messaggi vocali comporta la trascrizione integrale degli stessi.

Perizie trascrittive
Trascrizione di registrazioni audio analogici o file digitali;
Intercettazioni telefoniche e ambientali per conto di Tribunali, Procure della Repubblica e Studi Legali;
Consulenza messa a disposizione del giudice da persona dotata di particolari competenze e accompagnata sempre da una relazione scritta nella quale il perito espone la risultanza dei quesiti richiesti, tramite audizione, sotto il vincolo del giuramento.
Il Codice di Procedura Penale, all'articolo 221, prevede che il Giudice nomini il perito scegliendolo tra iscritti negli appositi Albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.
La trascrizione di una telefonata o di una conversazione tra presenti non è una operazione semplice, concepita e definita "verbo pro verbo". Una trascrizione comporta la conoscenza della grammatica e soprattutto della punteggiatura, che in campo forense acquista un'importanza sostanziale, visto che una virgola spesso se omessa o aggiunta fa cambiare totalmente il senso di una frase e quindi può incidere sulla decisione di un giudicante; addirittura è importante descrivere se una frase è spezzettata, se è pronuncia in modo continuativo o se tra una parola e l'altra passano attimi, secondi, a volte minuti. Una virgola omessa può modificare il senso; ancor di più è importante sottolineare nelle note di una trascrizione le interruzioni tra una parola e l'altra per rendere ancora più reale ciò che viene ascoltato, anche in termini temporali.

Asseverazioni
Si certifica la conformità di un elaborato trascritto rispetto alla fonte originaria, audio e video (analogica o digitale) tramite il verbale di asseverazione di perizia (Art. 5 R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366).
Il Cancelliere ammonisce il comparente delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, (art. 76 dpr 445 del 28/12/2000) e lo invita a prestare il giuramento di rito, ripetendo: “Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità”.

Indagini difensive
Servizi di fonia e trascrizione per il giusto processo
• presso gli studi legali;
• tramite l'acquisizione dei file audio.
Con il termine di indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione e di indagine che il difensore può svolgere, nell’interesse del proprio assistito, in parallelo a quelle del Pubblico Ministero.

Consulenza Tecnica di Parte
Prestazione professionale lavorativa di una persona che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. A differenza del perito, il CTP non è tenuto a giurare in sede di affidamento di incarico e ha facoltà di accedere agli atti del Pubblico Ministero, chiedere di poter accedere ai brogliacci di intercettazione per quello che riguarda le date e le ore relative alle varie registrazioni


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